Art. 2.

      1. Ai fini dell'accreditamento figurativo del periodo di servizio militare prestato in Italia ai sensi dell'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, l'INPS, allo scopo di verificare il possesso della qualità di «persona italiana» di cui al punto 2, lettera A, del citato Scambio di note del 5 febbraio 1959, accerta il possesso della cittadinanza italiana alla data del 16 settembre 1947 e la non acquisizione della cittadinanza jugoslava dopo tale data.